Trattamento contabile dei crediti d'imposta per l'edilizia

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    Con il Documento n. 9 del 24 Luglio 2023 Banca d'Italia, Consob e Ivass sono tornate a esprimersi circa il trattamento contabile dei crediti d'imposta, generando la necessità per banche e assicurazioni di verificare la coerenza dei sistemi in essere con i chiarimenti forniti dalle istituzioni.

     

    Con il Documento n. 9 del 24 Luglio 2023 (il "Documento") Banca d'Italia, Consob e Ivass (le "Istituzioni") sono tornate a esprimersi circa il trattamento contabile dei crediti d'imposta (i "Crediti") riconosciuti dai Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia") e n. 34 del 19 maggio 2020 ("Decreto Rilancio", e unitamente al Decreto Cura Italia, i "Decreti").

    I Decreti regolano la formazione di crediti che hanno come principali caratteristiche: (i) la possibilità di utilizzo in compensazione con debiti fiscali e contributivi; (ii) la cedibilità entro limiti di legge a terzi acquirenti; e (iii) la non rimborsabilità da parte dell'Erario.

    Le Istituzioni rilevano l'inesistenza di un principio contabile che regoli il trattamento dei Crediti in virtù delle loro peculiari caratteristiche. Il Documento si propone quindi di ricostruire una corretta accounting policy in conformità allo IAS 8, paragrafo 10. Quest'ultimo principio contabile si traduce nell'obbligo di analizzare la natura economica dell'operazione per l'individuazione del trattamento contabile più adeguato.

    Ritenendo che la sostanza economica dei Crediti li renda assimilabili ad un'attività finanziaria, il Documento individua nell'IFRS 9 "Strumenti Finanziari" il modello contabile più appropriato per fornire un'informazione affidabile sulla posizione finanziaria del titolare dei Crediti.

    In sede di prima rilevazione, il combinato disposto dei principi IFRS 9 e IFRS 13 impone di iscrivere i Crediti a bilancio al fair value, che, in relazione ad attività non quotate, viene individuato nel prezzo di acquisto.

    Per quanto riguarda la valutazione successiva, il Documento riconosce l'applicabilità del criterio del costo ammortizzato per tutte le attività che rientrano in un business model "Hold to Collect". L'entità dovrà quindi rivedere periodicamente le stime dei flussi di cassa e apportare adeguamenti al valore contabile lordo dell'attività, in modo da riflettere gli effettivi flussi finanziari attesi nel corso del tempo.

    Tuttavia, se la gestione operativa segue il modello "Hold To Collect and Sell" o "Held for Trading", sia la rilevazione iniziale che le misurazioni successive si baseranno sul fair value, rispettivamente fair value for other comprehensive income o fair value through profit and loss.

    Altro aspetto del Documento meritevole di attenzione è il richiamo all'importanza di definire politiche adeguate per stabilire il plafond di acquisto dei crediti, tenendo conto della posizione debitoria dell'Erario e del rischio di solvibilità del debitore ceduto.

    Il Documento sembra lasciar intendere che una gestione operativa guidata da una politica di plafond d'acquisto conforme alla effettiva capacità fiscale dell'acquirente, unita al tendenziale utilizzo in compensazione dei Crediti, legittimerebbe l'utilizzo dell'accounting policy tipica del modello Hold to Collect, che resta il modello adottato nella maggior parte dei casi in simili circostanze.

    Qualora l'entità proceda ad acquisti con finalità di rivendita, come per altri attivi disciplinati dall'IFRS 9, si potrebbe profilare una riclassificazione a fair value secondo i modelli Hold To Collect and Sell o Held for Trading.

    Uno spunto importante, de iure condendo, consiste nel ricavare, da una prima lettura del Documento, una linea di demarcazione del trattamento contabile basata sulla capienza della capacità fiscale, secondo cui gli acquisti effettuati entro i limiti della stessa potrebbero rimanere classificati a costo ammortizzato come Hold to Collect, quantomeno nel caso in cui non vi siano accordi o piani puntuali di rivendita e la stessa assuma carattere sporadico o occasionale, sempre che non sia resa necessaria dal superamento della capacità fiscale del soggetto interessato. Qualsiasi conclusione richiede comunque un approccio casistico e un'attenta revisione del modello di business in questione.